| 20 agosto 2019, 09:29

Navigare, per davvero

Navigare, per davvero

Viaggiare non è più una questione stagionale. Grazie alla diffusione delle compagnie low cost, l’aereo è divenuto un mezzo di trasporto di massa che in Europa muove milioni di persone durante l’intero arco dell’anno. Per questo abbiamo parlato altre volte della normativa posta a salvaguardia dei passeggeri del traffico aereo in caso di ritardi o cancellazioni. Tuttavia, non di rado, queste tipologie di disagi possono presentarsi anche per i turisti che viaggiano sull'acqua. E visto che, in questo caso, la stagionalità incide parecchio facendo dei traghetti un mezzo imprescindibile per le vacanze estive di moltissimi italiani, sembra più che mai utile fare luce sui diritti che ci riserva la normativa di settore.

Nello specifico è il Regolamento UE 1177/2010 a fissare le regole per gestire le spiacevoli situazioni sopra citate. Innanzitutto, l’art. 18 del Regolamento prevede che, nel caso in cui il viaggio venga cancellato o vi sia un ritardo alla partenza superiore ai 90 minuti, al passeggero debba essere offerta la scelta tra:

- il rimborso del biglietto e, se necessario,

il trasporto gratuito verso il punto di partenza iniziale;

- il trasporto alternativo verso la

destinazione finale appena possibile e senza costi aggiuntivi.

A ciò l’art. 17 aggiunge un obbligo di assistenza consistente in:

- spuntini, pasti o bevande (in relazione

alla durata dell’attesa);

- sistemazione in albergo se la partenza è

programmata per i giorni successivi, sino ad un massimo di tre pernottamenti

per un ammontare massimo di € 80 a notte (obbligo che viene meno quando la

cancellazione dipende da condizioni meteorologiche che mettono a rischio la

sicurezza della nave).

Infine, l’art. 19 stabilisce che, nel caso in cui l’arrivo a destinazione subisca un ritardo di almeno un’ora, si abbia diritto ad una compensazione economica che va da un minimo del 25% sino ad un massimo del 50% del prezzo del biglietto, a seconda della durata del ritardo e della sua entità rispetto alla durata complessiva del viaggio. Un piccolo ma importante inciso finale da non dimenticare per le vostre vacanze. Queste norme non valgono solo in Italia bensì si applicano su tutto il territorio dell’Unione Europea e riguardano tutti i traghetti e le navi da crociera (con alcune piccole eccezioni consultabili all’art. 2 del Reg. UE 1177/2010) in servizio su mari, fiumi, laghi o canali. Buona navigazione.

Per saperne di più si può consultare il sito di Adiconsum.

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