| 20 settembre 2020, 17:34

Viaggi, concerti, palestre. Cos’è cambiato con la Legge Rilancio

Viaggi, concerti, palestre. Cos’è cambiato con la Legge Rilancio

        Si sa che una delle conseguenze collaterali della dichiarata pandemia è stata la cancellazione di quasi tutte le occasioni di svago degli italiani. Viaggi, eventi sportivi e concerti sono stati in gran parte annullati o rimandati a data da destinarsi. E laddove la normativa esistente avrebbe garantito al consumatore malcapitato il rimborso del prezzo inutilmente pagato, il Decreto Rilancio introdusse la possibilità di sostituire il rimborso con l’emissione di un cosiddetto voucher.

        Dato che questa mossa generò non poche opposizioni da parte dei consumatori, si è sperato fino all’ultimo che con la conversione in legge venissero apportate alcune modifiche significative al testo del decreto.

        Più precisamente ci si augurava che spettatori e viaggiatori venissero messi nella condizione di poter liberamente scegliere se accettare il famigerato voucher o prediligere l’immediata restituzione delle somme versate. Purtroppo ciò non è avvenuto.

        Infatti, nonostante i precisi richiami della Commissione UE, la legge 77/2020 lascia aperta la “possibilità” per gli operatori di evitare il rimborso pecuniario tramite l’invio di un voucher che abbia validità 18 mesi (aumentati rispetto ai precedenti 12) aggiungendo solamente che, al termine di questo periodo, il cliente potrà finalmente chiedere indietro i suoi soldi.

        Nessun passo avanti è stato fatto, invece, per gli abbonamenti a palestre, piscine e corsi affini. Rimane quanto precedentemente stabilito: il gestore dell’impianto sportivo, “in alternativa al rimborso del corrispettivo, può rilasciare un voucher di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la struttura entro 1 anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell’attività sportiva”. Nella migliore delle ipotesi…

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