| 11 novembre 2019, 15:10

La Dis-Coll, ovvero l’indennità mensile di disoccupazione

La Dis-Coll, ovvero l’indennità mensile di disoccupazione


Nella platea dei beneficiari troviamo anche i dottorandi di ricerca con borsa di studio e gli assegnisti. L’assegno non spetta invece ad associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, neppure ai collaboratori titolari di pensione, titolari di partita IVA, sindaci e revisori di società. La dis coll è stata introdotta dal Jobs Act nel 2015 ed è pari al 75% del reddito medio mensile, in ogni caso l'importo non può superare i 1.300 euro. A partire dal quarto mese l'indennità si riduce ogni mese in misura pari al 3%. Se il lavoratore nel frattempo trova un impiego con contratto di lavoro dipendente di durata pari o inferiore a cinque giorni, la prestazione è sospesa. Se il beneficiario svolgerà un’attività autonoma di lavoro, di impresa individuale o un’attività parasubordinata deve comunicare all’INPS entro 30 giorni rispettivamente l’’inizio di tale attività e il reddito che presume di trarre dall’ attività.
Chi usufruisce dell’assegno dis coll può svolgere prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a 5mila euro per anno. Entro detti limiti l’indennità dis coll è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale e il beneficiario della prestazione non è tenuto a comunicare all’INPS il compenso derivante dall’attività occasionale. Materialmente la dis coll viene corrisposta o mediante accredito sul conto corrente bancario/postale o direttamente allo sportello di un ufficio postale.

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