Storie del territorio | 07 dicembre 2020, 20:54

Notaio informa: agevolazioni per trasferimento di fondi agricoli

Notaio informa: agevolazioni per trasferimento di fondi agricoli

Quali sono le agevolazioni più diffuse?

L'agevolazione più diffusa è la piccola proprietà contadina che è diventata definitiva dal 2010, mentre fino a tale data veniva prorogata di anno in anno, e ciò fin dal 1949. L'agevolazione spetta nel caso di compravendita di fondi agricoli e relative pertinenze (ad esempio stalle, depositi attrezzi e magazzini agricoli). Quindi oggetto della vendita deve essere un terreno agricolo, e come tale qualificato nello strumento urbanistico del Comune.

Quali sono le condizioni per ottenere le agevolazioni?

L’acquirente deve essere coltivatore diretto ed iscritto alla gestione previdenziale Inps quale risulterà dal modello noto nella prassi come CD4.

Oltre al coltivatore diretto, quali altri soggetti possono godere dell’agevolazione?

Equiparato al coltivatore diretto è l'imprenditore agricolo professionale che, ugualmente, gode delle agevolazioni in parola così come l'aspirante IAP, cioè colui che ha fatto domanda di iscriversi al registro ma non ha ancora ottenuto tale iscrizione dovendo partecipare prima ad un corso di formazione in base alle normative regionali. L’iscrizione deve avvenire entro tre anni dall’acquisto, altrimenti l’aspirante pagherà la differenza di imposte e le sanzioni previste.

Chi altro può usufruire dei medesimi vantaggi fiscali?

Può usufruire delle agevolazioni anche il familiare coniuge e/o discendente non iscritto all'Inps, purché sia proprietario di terreni agricoli, ed il coniuge o l'ascendente che siano iscritti come coltivatori diretti alla gestione provinciale Inps e coltivino il terreno in oggetto. L'agevolazione è stata anche estesa al 1° gennaio 2019 al familiare coadiuvante del coltivatore diretto, purché appartenga allo stesso nucleo familiare.

Come funziona l’agevolazione per le società agricole?

L'agevolazione prevista per la persona fisica coltivatore diretto, e soggetti equiparati, è estesa anche alle società agricole, la cui forma più diffusa, in agricoltura, sono le società semplici. L'agevolazione spetta purché nel caso di società di persone, società semplici o società in nome collettivo, uno dei soci sia coltivatore diretto o nel caso di Società in accomandita semplice almeno l'accomandatario, cioè chi gestisce la società, l'amministratore, sia coltivatore diretto, e ancora, nel caso di società a responsabilità limitata, l'amministratore unico sia coltivatore diretto. In tutti questi casi, la società, per beneficiare dell'agevolazione deve contenere nella denominazione la parola di società agricola e deve avere l'esercizio esclusivo delle attività agricole previste dall'articolo 2135 codice civile. Se sussistono queste condizioni la società agricola potrà pertanto richiedere le agevolazioni previste per i coltivatori diretti.

Ci sono altre agevolazioni oltre alla PPC?

Nel settore dell'agricoltura, un’altra agevolazione, usata soprattutto nelle zone montane, è la proprietà montana. Essa è regolata dall'articolo 9 del d.p.r. 601 del 1973 e ha una tassazione più favorevole rispetto alla piccola proprietà contadina. Infatti nella PPC si pagano due tasse fisse di euro 200 ciascuna e l’1% di imposta catastale sul prezzo dichiarato, mentre nella proprietà montana si pagano solo due imposte fisse di euro 200 ciascuna.

Quali conseguenze fiscali sono presenti in caso di perdita delle agevolazioni sopra descritte?

L’imposta ordinaria prevista per l’acquisto di terreni agricoli è il 15% e pertanto si pagherà la differenza di imposta rispetto a quella pagata in sede di atto d’acquisto con relative sanzioni e interessi.